'Caso Audero', l'avvocato La Francesca analizza il possibile ricorso dell'Inter: "I 'pro' sembrano prevalere sui 'contro', ecco perché"
Quali sarebbero i pro e i contro di un eventuale ricorso dell'Inter dopo le decisioni del Giudice sportivo sul 'caso Audero'? L'avvocato Michele La Francesca, esperto di questioni giuridiche legate al mondo del calcio, prova a spiegarlo attraverso un lungo thread pubblicato su X.
"L’Inter - esordisce il legale - ha ricevuto ammenda e diffida specifica. Può ancora impugnare la decisione del Giudice Sportivo: reclamo entro 5 giorni, purché abbia dato preavviso entro 2 giorni. Analizziamo pro e contro. La sanzione. All’Inter è stata inflitta un’ammenda di 50.000 €, il massimo previsto, più la diffida specifica. Nonostante due attenuanti riconosciute (art.29 CGS), il Giudice Sportivo ha applicato la pena pecuniaria massima. Precedente favorevole. Genoa–Lazio (23/4/2025): numerosi petardi e fumogeni, portiere colpito, sospensione della partita per 5 minuti, più della sospensione vericatasi in Cremonese–Inter. Sanzione: solo 25.000 € con diffida. Principio di proporzionalità. Considerando le attenuanti già riconosciute — collaborazione e dissociazione — applicare il massimo edittale appare eccessivo e sproporzionato, alla luce della giurisprudenza recente ed in particolare del caso sopra menzionato. Possibile altra attenuante (art.29 lett.a CGS). L’Inter potrebbe dimostrare di aver adottato un modello organizzativo e gestionale efficace, destinando risorse finanziarie e umane adeguate a prevenire fatti come questo. Con 3 attenuanti scatta esenzione da responsabilità".
La Francesca prosegue poi la sua spiegazione ricordando qualche precedente: "Il Giudice Sportivo ha già riconosciuto quest’ultima attenuante, cumulandola con altre, come nel caso del 23/4/2025 (Cagliari, Genoa, Juventus, Parma,Torino). Nonostante i lanci di petardi, il GS non adottò provvedimenti sanzionatori (ricorrendo 3 attenuanti). Ulteriore elemento a favore. L’Inter era società ospite, senza gestione diretta dell’evento o delle misure di sicurezza. La giurisprudenza tende sempre più a superare una responsabilità meramente oggettiva, indirizzandosi verso una responsabilità da colpa organizzativa. Possibile contro. La Corte Sportiva d’Appello, ai sensi dell’art.73 CGS, rivisita l’intero caso: può rimettere in discussione le attenuanti già riconosciute, potendo applicare eventuali sanzioni accessorie. Punto critico. Il provvedimento parla di dissociazione dai comportamenti violenti, che secondo l’art.29 lett.e CGS deve essere manifestata in modo corretto. La Corte potrebbe valutare se, alla luce dei fatti verificatisi, questa condizione sia pienamente rispettata. Rischio concreto. Non è garantito che la Corte confermi l’attenuante della dissociazione: la decisione potrebbe cambiare l’equilibrio complessivo della sanzione e l’esito del reclamo. Conclusione. Impugnare la sanzione ha esito incerto, ma ci sono motivi concreti: precedente favorevole ammenda massima nonostante attenuanti possibile altra attenuante. In definitiva, i 'pro' sembrano prevalere sui 'contro'".