Giudice sportivo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino e -1 in classifica ai campani
di Mattia Zangari
Non risulta, in definitiva, che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative (almeno quelle iniziali: v. volo di linea) e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta.
Di modo che, in base ai princìpi generali sopra esposti, la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini “sportivi”, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo.
P.Q.M.
In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A".
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