Prova tv, nessuna squalifica per Belotti: secondo il giudice sportivo la simulazione non è evidente
Minuto 71 di Inter-Torino: Maxi Lopez serve di tacco Andrea Belotti che si porta avanti il pallone in area e cade davanti a Samir Handanovic dopo il tentativo di chiusura di Yuto Nagatomo. L'arbitro Marco Guida, su segnalazione dell'assistente di porta Paolo Valeri, assegna il calcio di rigore per i granata ed espelle il giapponese, decretando in pratica la vittoria degli ospiti grazie al vantaggio nel punteggio e alla doppia inferiorità numerica dell'avversario. Un episodio controverso che poi, grazie alle immagini tv, si è rivelato una simulazione dell'attaccante che, non appena percepito il tentativo di recupero di Nagatomo ed essendosi allungato il pallone si tuffa letteralmente senza subire alcun contatto. Tutte le moviole sono concordi, eppure il giudice sportivo, pur avendo preso in esame l'episodio, decide di non decidere e salva Belotti da una squalifica post prova televisiva. Ecco il comunicato che spiega il tutto:
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.51 del 4 aprile 2016) circa la condotta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Andrea Belotti (Soc. Torino); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore granata, in possesso del pallone, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzuro, che lo affiancava a stretto ed energico contatto. Nel superare l’antagonista il Belotti cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Nagatomo. La posizione dei protagonisti nell’episodio segnalato rispetto ai pur molteplici angoli di ripresa televisiva non ha consentito di acquisire immagini idonee ad esprimere un sicuro giudizio circa l’effettivo contatto tra le gambe del calciatore interista ed il piede e la gamba destra del calciatore torinista e circa l’idoneità di tale eventuale (e presumibile) contatto a determinare comunque quella caduta, che indusse l’Arbitro alla concessione del calcio di rigore. Pertanto, non è ravvisabile quella “evidenza” dell’ipotizzabile simulazione, normativamente richiesta (art. 35 n. 1 punto 3.1 CGS) per la sua sanzionabilità. P .Q.M. delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Andrea Belotti.