"L'errore di Palazzi in materia di prescrizione sportiva"
"Ma , come dice Palazzi , si può rinunciare alla prescrizione sportiva ?
In realtà la questione è molto più complessa .
L’art. 25 del codice di giustizia sportiva prevede la prescrizione per gli illeciti sportivi .
Essa matura con il decorso del termine previsto da quella norma .
In essa, però, non c’è alcun riferimento alla possibilità della rinuncia alla prescrizione.
Conviene chiedersi da quale fonte il Procuratore abbia tratto il suo convincimento.
E’ verosimile ritenere , in mancanza di ogni spiegazione, che il dott. Palazzi abbia fatto riferimento ai principi dell’ordinamento che si armonizzino con il diritto sportivo di cui parla l’art. 2 dello stesso codice:
“Applicabilità e conoscenza delle regole
1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della
giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili
nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva “ .
A quale codice o principi il Procuratore abbia fatto riferimento non è dato conoscere.
Si può pensare che egli abbia fatto riferimento all’art. 157 c.p. , novellato , che prevede espressamente tale possibilità di rinunciare al la prescrizione.
Si tratta di considerare se esso sia un principio o meno dell’ordinamento giuridico.
La Corte Costituzionale nell’anno 1990 , con una sentenza additiva, ne affermò la possibilità per l’imputato ( e non per lo sportivo…) , mutando una consolidata , diversa, opinione per la quale valeva maggiormente la definizione del processo .
Nel diritto tributario , difatti, non vi è la possibilità di rinunciare alla prescrizione .
Pertanto non è possibile asserire se essa costituisca sia un principio generale , essendo stata prevista esclusivamente per l’ordinamento penale , mancando eguale considerazione per altri ordinamenti.
E poi il Presidente Moratti come potrebbe rinunciare ad una prescrizione già attribuita?
Il Procuratore Palazzi , credendo nella rinunciabilità della prescrizione , avrebbe dovuto informare il Presidente durante la convocazione effettuata – senza difensore, (altra anomalia di questo strano ordinamento rispetto a quello penalistico – e da qui, anche, la conferma della disomogeneità dei due ordinamenti e la impossibilità di importarvi principi generali) , della rinunciabilità alla prescrizione , chiedendo di esprimersi in punto.
Nel codice proceduralpenalistico , prima si avvisa del diritto, e poi si sentenzia.
Qui , invece, prima si decide ( con l’ archiviazione che procura solo il P.M. , altra anomalia rispetto alla procedura penale ) e poi si avvisa della possibilità di rinuncia.
E se l’Inter dovesse rinunciare alla prescrizione sportiva , il dott. Palazzi dovrebbe revocare la sua archiviazione e procedere.
E’ lecito dubitare della genuinità di questa procedura.
Questa vicenda ha un altro dato significativo.
La dichiarazione di morte del povero Giacinto Facchetti rende improcedibile il caso .
Né è possibile , per il Procuratore , delibare e valutare la fattispecie per sostenere la responsabilità diretta o presunta della società sportiva.
Non si può processare chi non c’è più .
E al di là di ogni valutazione etica , è quella tecnico-giuridica a rendere impossibile ogni procedibilità ed esegesi della fattispecie.
La dichiarazione di morte è precedente , anteriore a quella di prescrizione.
Si prescrive il caso nei confronti del soggetto processuale esistente .
Ciò non è possibile per chi non c’è più.
E’ impossibile giuridicamente procedere e delibare contro chi non può difendersi .
La morte estingue tutto .
Non ci può essere illecito sportivo perché non si può procedere.
Qui il dott. Palazzi ha compiuto un grave errore .
Da ultimo , una chiosa.
Fonti autorevoli sostengono che il Consiglio federale possa revocare lo scudetto trattandosi di atto amministrativo, essendo il Consiglio federale una vera e propria Autorità amministrativa legittimata in punto .
La situazione anche qui va analizzata con accuratezza.
Perché occorre chiedersi se realmente esista l’atto da revocare , ovvero una delibera di assegnazione dello scudetto che pare insussistente.
E allora cosa si dovrebbe revocare , un comportamento di iscrizione alla Champions che rendeva comunque una classifica sportiva ?
E questo sarebbe un atto amministrativo o , invece, un mero comportamento ?
La revoca amministrativa necessita anche della sopravvenienza dei fatti nuovi .
Occorre chiedersi se l’assenza di un processo sportivo ; la morte di Giacinto Facchetti ; la scarsa considerazione che la relazione del Procuratore Palazzi ha tenuto delle decisioni sportive su Calciopoli passate in cosa giudicate che sconfessavano il teorema della mere comunicazioni agli arbitri richiedendo , per la colpevolezza la capacità di incidere sul convincimento degli arbitri ; la considerazione dell’illecito sportivo quale illecito di danno e non di pericolo; siano fatti NUOVI E SOPRAVVENUTI , o siano il vecchio , riproposto e non più pronunciabile per la morte di Giacinto Facchetti.
La revoca degli scudetti per la Juventus , è bene ripeterlo per coloro i quali – pare- lo abbiano dimenticato, fu cagionata da decisioni sportive definitive , non impugnate , in seguito alla celebrazione di processi sportivi svolti nel contraddittorio delle parti.
L’Inter non è processabile.
Se ne diano pace .
Infine : ma se al posto del dott. Palazzi , ci fosse stato il Presidente Saverio Borrelli , tutto questo si sarebbe verificato?"
Domenico